Oggetto: osservazioni alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del
06.11.2013 ad oggetto “Adozione della variante generale agli atti costitutivi
del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e
s.m.i.”
Il Circolo del Partito Democratico
di Uboldo, in persona del segretario pro tempore Signor Vincenzo Borroni, [---]
e il Circolo di Sinistra Ecologia Libertà di Uboldo, in persona del
coordinatore pro tempore signor Luca Saibene, [---]
PREMESSO:
-
che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del
06.11.2013 ad oggetto “Adozione della variante generale agli atti costitutivi
del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
della L.R. 12/2005 e s.m.i.” l’Amministrazione Comunale ha adottato il nuovo
strumento urbanistico e la documentazione a corredo dello stesso così come
previsto dalla L.R. n° 12/2005;
-
che con avviso dell’11.11.2013 si è comunicato che in pari
data è avvenuto il prescritto deposito della variante generale degli atti
costitutivi del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
-
che nel predetto avviso si comunicava che gli atti
erano depositati in libera visione dal giorno 11.11.2013 al giorno 11.12.2013 e
che dal giorno 12.12.2013 al 10.01.2014 alle ore 13.00 potevano essere
protocollate le eventuali osservazioni previste dall’art. 13, 4° comma L.R.
12/2005;
Tutto ciò premesso i circoli locali
del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia Libertà intendono far pervenire a
Codesta Amministrazione Comunale le seguenti
OSSERVAZIONI
1) ITER
SEGUITO PER L’ADOZIONE DEL PGT
Preliminarmente
invitiamo l’Amministrazione Comunale di verificare attentamente l’iter
amministrativo seguito nella realizzazione degli atti costituente la variante
generale agli atti costitutivi del vigente piano di governo del territorio (PGT).
Riteniamo,
infatti, che l’iter amministrativo sia stato in più parti viziato determinando
così il mancato rispetto della normativa dettata dall’art. 13 della L.R. n° 12/2005
con il rischio che la validità del PGT possa essere successivamente annullata
da una pronuncia giurisdizionale con grave pregiudizio non solo dell’Ente
comunale, ma soprattutto dei cittadini, infatti:
·
il consiglio comunale convocato per il giorno 30.10.2013
ha deliberato l’adozione del PGT con la delibera n° 63 del 30.10.2013 avente ad
oggetto “Adozione della variante generale agli atti costititutivi del vigente
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
della L.R. 12/2005 e s.m.i.”. Alla discussione – in occasione della
quale alcun componente dell’organo deliberante ha dichiarato di trovarsi in
posizione di conflitto – ha preso parte l’assessore all’urbanistica Ing. Angelo
Leva (poi assentatosi al momento della votazione perché – da quanto appreso in
seguito dalla stampa locale – in conflitto di interessi);
·
tale comportamento ha violato l’art. 78, 2° comma del
T.U.E.L. che recita “2. Gli amministratori di cui
all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di
loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si
applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.
·
al momento del voto, senza alcuna comunicazione, 4
consiglieri si sono assentati e la deliberazione ha visto il voto favorevole di
solo 8 consiglieri mentre l’art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale di Uboldo
prevede che è richiesta la maggioranza assoluta dei voti per l’adozione
di nuovi P.R.G. e di loro varianti generali (vedasi a tal proposito il
precedente amministrativo: delibera Consiglio Comunale di Uboldo n° 28/2002) motivo
per il quale non può ritenersi condivisibile quanto dichiarato dal Segretario
Comunale nella delibera n° 64 del 06.11.2013 “voglio precisare, la cosa si basa sull'interpretazione
che si dà, che è stata data a un articolo del nostro Regolamento consiliare,
che dice che alcuni argomenti vanno votati a maggioranza assoluta. Intendendo
per questa la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, cioè nove. Questa
interpretazione è del tutto personale, e poco fondata direi, perché quando si è
inteso attribuire, richiedere una maggioranza di poteri assegnati, il
legislatore lo ha sempre voluto fare; e fra tutti gli altri, porto ad esempio
due soli casi, che penso siano sufficienti; uno della nostra Costituzione,
quando all'articolo 38 dice: le Leggi di revisione della Costituzione e le
altre Leggi costituzionali, sono adottate da ciascuna Camera con due successive
Deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi; e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Se non fosse stata
necessaria questa precisazione, dovremmo desumere che il nostro legislatore
costituzionale parlasse inutilmente: non ci permettiamo”. Deve precisarsi che l’articolo della costituzione
che prevede la procedura aggravata per la revisione e l’approvazione di leggi costituzionali
è il 138 e non il 38 e che tale indicazione nella deliberazione non deve
considerarsi un errore materiale essendo la dichiarazione riportata fedele a
quella effettivamente realizzata in Consiglio Comunale. Inoltre la maggioranza
qualificata dei 2/3 di ciascuna camera è necessaria solamente nella seconda
votazione ed ha esclusivamente la finalità di escludere la possibilità al
ricorso dell’istituto del referendum confermativo “(Articolo
138 Costituzione – 1. Le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione. 2. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 3. Non si fa
luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti)”. La finalità è, quindi, differente
nelle intenzioni del legislatore costituzionale da quella indicata dal
segretario. Ancora “l'ultimo esempio, che riguarda
noi, il Testo Unico degli Enti Locali, il Sindaco poc'anzi ha fatto riferimento
all'articolo 6, ad un comma; avrebbe dovuto continuare, perché si dice che gli
statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei 2/3
dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo
statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mancanza dei Consiglieri
assegnati, nella precisazione da parte del legislatore, non legittima
assolutamente l'interpretazione che significhi che bisogna fare riferimento, in
questo caso, che sia necessaria la presenza di nove Consiglieri”.
Tuttavia il
precedente amministrativo formato dal Consiglio Comunale di Uboldo con la
deliberazione n° 28/2002 deve ritenersi valido a tutti gli effetti anche come
implicita interpretazione autentica dell’art. 58 del regolamento essendo
l’amministrazione e il consiglio comunale in carica in quel momento il medesimo
organismo che aveva emanato il regolamento (che quindi applicava nella sua
essenza autentica) con duplice deliberazione del consiglio comunale n° 2 del
05.02.1999 e n° 17 del 12.03.1999. In conseguenza di ciò la delibera n° 63 del
30.10.2013 doveva riportare un diverso esito, il PGT non adottato con le
conseguenze del caso.
·
l’amministrazione ha, invece, ritenuto di revocare la delibera n° 63
del 30.10.2013 (peraltro viziata nella sua formulazione per i motivi di cui al
punto precedente) di adozione del PGT (delibera
pubblicata all’albo pretorio solo in data 07.11.13) nella successiva seduta di consiglio del
06.11.13 e di adottare nuovamente il PGT con una procedura che escludesse dalla
discussione e dalla votazione dei singoli documenti i consiglieri in conflitto.
Ancora una volta, però, il conflitto non è stato dichiarato in maniera
esplicita non risultando nel testo della deliberazione le motivazioni per le
quali i 4 consiglieri si sono assentati.
Tale procedura pare in contrasto con l’iter previsto
dalla L.R. 12/2005 - già conclusosi in data 30.10.2013 con la non adozione
della variate generale del PGT - infatti, recente giurisprudenza amministrativa
ritiene che “una volta eliminato con la revoca l’ultimo
atto dell’iter procedimentale appena concluso si riporta la procedura allo
stadio immediatamente antecedente …” (TAR Brescia n° 1278/2011) e, quindi, nel caso specifico, alla fase
disciplinata dal comma 3 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 “prima
dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce
entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche”.
· con la pubblicazione postuma – rispetto
alla sua revoca – della delibera n° 63 del 30.10.2013 l’Amministrazione
comunale ha, inoltre, fatto venir meno la funzione di “conoscenza legale dell’atto, tale da rendere possibile la presentazione
di eventuali reclami ed opposizioni o ricorsi all’organo di controllo,
all’Amministrazione stessa e all’Autorità Giudiziaria” (C.d.S., Sez. IV n°
1070/09) nonché il contenuto del medesimo atto deliberativo. Peraltro, come
già esposto, deve ritenersi errato il dispositivo delle deliberazione, in
quanto avrebbe dovuto essere deliberata la non
adozione del PGT per mancanza dell’adeguato quorum deliberativo così come
avvenuto nel precedente amministrativo sopra richiamato. La pubblicazione della
delibera postuma rispetto alla sua revoca ha reso, tuttavia, impossibile ai consiglieri
comunali eccepire eventuali contestazioni e osservazioni in sede di revoca (si
noti che il consigliere Cartabia chiedeva espressamente di sapere se sulla
delibera n° 63 ci fosse scritto “il Consiglio non approva?” a tale richiesta non è pervenuta risposta.
2) PRECISAZIONI SU PROBABILI ERRORI PRESENTI
NEI DOCUMENTI DEL PGT
Nel
visionare le tavole e i documenti costituenti il Piano di Governo del
Territorio abbiamo riscontrato alcune situazioni che potrebbero rappresentare
degli errori cartografici o delle sviste che ci permettiamo di segnalare al
fine della loro correzione.
·
Cascina Girola: nella tavola PdR D 1.2 nella riquadratura
identificata come “centro storico” sono state ricomprese due costruzioni
(i primi edifici che si incontrano appena lasciata la Via Dell’Acqua) di epoca
recente mentre sarebbe più corretto ritenere appartenere al nucleo storico
esclusivamente le due cascine assoggettando tali fabbricati al regime
urbanistico a cui sottostanno le altre costruzioni di pari epoca (insediamenti residenziali isolati in ambiti agricoli);
·
Palestra comunale “Giulio Galli”: sembrerebbe non essere stata
riportata su tutta la cartografia la nuova palestra realizzata nel parco
comunale;
3) PROPOSTE DI RIDEFINIZIONE DELLE PREVISIONI
CONTENUTE NEL PGT
·
Cascina Girola: (nel caso in cui quanto osservato al punto 2
non rappresenti un errore) si propone di modificare la riquadratura del “centro
storico” escludendo le due costruzioni (i primi edifici che si incontrano
appena lasciata la Via Dell’Acqua) di epoca recente che sarebbe più opportuno,
per questioni di parità di trattamento dei cittadini, assoggettare al regime
urbanistico a cui sottostanno le altre costruzioni di pari epoca (insediamenti residenziali isolati in ambiti agricoli);
·
Cascina Girola: l’area Officine Pollastri è stata
identificata come “ambito produttivo della Cascina Girola riconvertibile
a funzione prevalentemente residenziale”. Pur condividendo la necessità di riconvertire tale area, certamente
impropria (come stabilito nel P.G.T. del 2007) rispetto al contesto urbanistico,
riteniamo opportuno chiedere all’Amministrazione di studiare soluzioni premiali
per i cittadini che, avendo regolarmente edificato le proprie abitazioni, si
sono poi trovati ad essere fortemente penalizzati essendo inseriti nell’ambito
degli “insediamenti residenziali isolati
in ambiti agricoli”. La creazione di un’area residenziale creerebbe,
infatti, una disparità di trattamento tra il cittadino imprenditore (che ha
un’area produttiva in area agricola) e il semplice cittadino che ha, però, la
propria casa di abitazione nel medesimo contesto.
Sono
poi da considerare anche gli aspetti legati al riflesso che un nuovo
insediamento avrebbe sulle infrastrutture e i servizi esistenti (acquedotto,
fognatura, metanizzazione, spazi per parcheggio e servizi in genere)
sottodimensionati o del tutto inesistenti. Problematica difficilmente
risolvibile in toto attraverso la realizzazione del comparto residenziale.
Si
segnala la problematica, alla quale sarebbe doveroso porre rimedio, in quanto
peculiarità riscontrabile solo in questa parte del territorio comunale;
·
Area ex Lazzaroni: si chiede di rivedere e meglio valutare
quanto previsto nel documento di pianificazione urbanistica valutando
attentamente le ricadute ambientali, sociali ed economiche che l’insediamento
di una grande struttura di vendita avrebbe sulla comunità di Uboldo. Tale
valutazione deve tenere in considerazione anche la “battaglia” svolta a suo
tempo per impedire l’insediamento del centro commerciale proposta dalla
proprietà.
Tralasciamo di richiamare esempi, anche a noi assai vicini, di grandi
strutture di vendita di fatto chiuse così come ci limitiamo a ricordare lo
studio recentemente commissionato e pubblicato da Confcommercio
Lombardia nel quale emerge, non solo, il forte effetto negativo che
l’insediamento di nuove strutture commerciali comporta sul traffico ma anche il
forte impatto negativo dal punto di vista occupazionale.
L’attuale amministrazione comunale ha più volte ipotizzato di destinare
l’area ex Lazzaroni all’insediamento di un polo universitario-scientifico (noi
ipotizziamo anche un polo sovracomunale di servizi). Inoltre un punto del
programma elettorale del 2009 dell’attuale amministrazione era quello di “favorire
le attività presenti sul territorio in quanto serbatoio di posti di lavoro”;
come sopra ricordato (studio Confcommercio Lombardia) l’insediamento di una
nuova area commerciale non realizza quelle aspettative di impiego e di tutela
delle strutture commerciali esistenti sul territorio. Ebbene con la nuova
pianificazione urbanistica è giunto il momento di tenere fede al proprio
programma. Perché non farlo?
Vi chiediamo, quindi, di riconsiderare la destinazione urbanistica
assegnata all’area ex Lazzaroni al fine di tutelare le attività commerciali
operanti in Uboldo e di non creare un ulteriore aggravio alla già complessa
situazione del commercio in genere e delle realtà operanti in Uboldo.
Inoltre non riscontriamo nella pianificazione in progetto vantaggi
concreti, in termini di standard di qualità, per la popolazione.
·
Scuola Via XX Settembre: dalla documentazione di piano appare un
decremento, del tutto ingiustificato, dell’area già attualmente prevista per
l’ampliamento del plesso scolastico di Via XX Settembre. Infatti, l’area a ciò
destinata è inserita nell’“ambito di trasformazione TR3 residenziale Via I
Maggio” viene ridotta rispetto alla previsione del P.G.T. 2007.
Con la presente osservazione si chiede di
mantenere la medesima superficie di ampliamento prevista dal P.G.T. 2007, ciò anche
in considerazione, non solo dell’incremento di popolazione prevista dal nuovo
P.G.T., ma anche di quanto indicato nel documento allegato alla proposta di
P.G.T. denominata “scheda dei servizi esistenti” che nelle criticità
note
indica che “la scuola materna necessita di poter disporre di una
nuova aula dedicata al riposo e di una nuova aula per le attività di laboratorio” e che “vi è la
necessità di poter disporre di spazi aperti più ampi”.
·
Via IV Novembre: il pianificatore ha individuato un lotto di terreno
adiacente alla sede della Farmacia Comunale identificandolo come “ambito di
trasformazione ACR 21 – PCC 15 – residenziale di Via IV Novembre”
prevedendo la possibilità di un mix tra mq. 580 di residenziale e mq. 220 di
parcheggio.
Con la
presente osservazione chiediamo di considerare la possibilità di destinare
integralmente tale area a parcheggio così da agevolare la sosta per gli
avventori della farmacia comunale migliorandone così la accessibilità.
L’attuale parcheggio “area Anteprima” appare, infatti, non immediatamente
visibile per la clientela di passaggio e comunque già saturo dagli avventori
delle altre realtà commerciali e di servizio esistenti.
La
realizzazione di una grande area di parcheggio sarebbe ulteriormente utile
anche quale parcheggio di prossimità al centro.
* * * * *
Le osservazioni puntuali sopra esposte sono state da noi selezionate
per la valenza politica insita nella scelta circa le modalità di pianificazione
poste in essere dall’amministrazione comunale, tuttavia non possiamo non
segnalare la nostra criticità anche su altri aspetti contenuti nel piano quali
le modalità (non chiare) di calcolo del numero massimo di abitanti insediabili,
il recupero dei sottotetti, la pianificazione dei servizi (che sembra non
tenere in considerazione l’incremento di popolazione reale e non solo teorica
che il piano consente), l’altezza massima degli edifici.
Circolo PD di Uboldo Circolo
SEL di Uboldo
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